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Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (articolo 5). Nascerà all'interno della Conferenza Unificata, con rappresentanti locali e statali, e avrà il compito di monitorare i flussi perequativi, di verificare l'utilizzo dei fondi per gli interventi speciali e di definire gli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con un occhio attento al rispetto del patto di stabilità interno. Assieme alla Commissione paritetica, istituiranno una banca dati che conterrà gli indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, che saranno utilizzati per definire i costi, i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio e per valutare il loro raggiungimento. Le determinazioni assunte dalla Conferenza sono trasmesse alle Camere.
Copertura finanziaria (articolo 28). La riforma federalista dovrà essere compatibile con il patto di stabilità e crescita. Chiarito, anche, l'istituzione delle nuove Città metropolitane non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Contrasto all'evasione fiscale (articolo 26). Previsti premi per le Regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito sul fronte dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.
Costi standard (articoli 8 e 11). Che andranno a coprire tutte le spese delle amministrazioni locali, in particolare, per sanità, assistenza e per le prestazioni e i servizi riguardanti il diritto allo studio oltre che le funzioni amministrative in materia di istruzione svolte dalle Regioni. Si elimina, così, il meccanismo perverso che finora, facendo riferimento alla spesa storica, premiava con maggiori risorse gli enti che spendevano di più. D'ora in poi, per ogni servizio erogato dagli enti territoriali, si individuerà un costo standard, cui tutti dovranno uniformarsi durante un periodo transitorio di 5 anni. L'erogazione è prevista in condizioni di efficienza e di appropriatezza su il territorio nazionale. I costi standard saranno finanziati da: tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, dalla compartecipazione a Irpef e Iva, oltre a quote del fondo perequativo e all'Irap, fino alla sua definitiva sostituzione con altri tributi. Salta, quindi, la riserva di aliquota Irpef per le Regioni, che viene sostituita, come fonte di finanziamento per le funzioni essenziali, con compartecipazioni ai tributi erariali e, in via prioritaria, al gettito dell'Iva. Soppressi, poi, anche, i trasferimenti statali diretti al finanziamento di alcune spese, a eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni. Specificato, poi, che, per quanto riguarda il finanziamento del trasporto pubblico locale, l'attribuzione delle quote del fondo perequativo è subordinata al rispetto di un limite di servizio minimo, fissato a livello nazionale. Comunque sia,tali fonti dovranno garantire il finanziamento integrale in una sola Regione (cosiddetta benchmark). Per le altre interverrà il fondo perequativo. Per le funzioni non fondamentali, il finanziamento dovrà ridurre le differenze nelle capacità fiscali, mentre per quelle fondamentali, individuate da legge statale, il finanziamento sarà integrale (in base al fabbisogno standard), con la specifica che la manovrabilità dei tributi erariali e regionali, per i quali è attribuita ai comuni un'aliquota addizionale, deve tener conto delle fasce demografiche dei comuni. Un occhio di riguardo è previsto per i piccoli comuni, i territori montani e le isole minori.
Fisco di vantaggio (articolo 16). Previsti, in armonia con le norme comunitarie, interventi speciali a favore degli enti locali per il loro sviluppo economico e sociale e per sopperire al deficit infrastrutturale, a una loro non ottimale collocazione geografica, ai diritti della persona, ai territori montani e alle isole minori. Obiettivo: colmare il gap ancora esistente tra Nord e Sud del Paese. L'entità delle risorse stanziate sarà determinata, annualmente, in sede di manovra finanziaria. Verranno finanziati da contributi statali speciali, dai fondi europei o da forme di co-finanziamento nazionale, secondo il metodo della programmazione pluriennale. Chiarito, poi, che i finanziamenti dell'Unione Europea non possono essere sostitutivi dei contributi statali speciali.
Fondo perequativo statale (articolo 9). Servirà per sostenere le Regioni con minor capacità fiscale per abitanti, garantendo l'integrale copertura delle spese corrispondenti ai fabbisogni standard per i livelli essenziali delle prestazioni. Specificato che le quote assegnate per il trasporto pubblico locale dovranno ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante.
Il fondo sarà alimentato, in particolare, dal gettito prodotto nelle singole Regioni e dalla compartecipazione all'Iva e le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione.
Fondi perequativi locali (articolo 13). Saranno due, uno a favore dei Comuni, e l'altro delle Province e delle Città metropolitane, e verranno inseriti nel bilancio regionale, sebbene finanziati dallo Stato. Andranno a tamponare le esigenze degli enti locali per le attività svolte. La ripartizione delle somme, per le funzioni fondamentali, avverrà in base a due tipi di indicatori di fabbisogno: uno finanziario (spesa corrente) e altri relativi alle infrastrutture (spesa in conto capitale). Alla Regione, comunque, il compito di trasferire agli enti locali, entro 20 giorni dall'accredito, i fondi stanziati in bilancio. Nel caso di inerzia, provvederà direttamente lo Stato.
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